Tutti i professionisti iscritti all'albo che esercitano la professione regolamentata, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, però verranno riconosciute le attività formative svolte anche nell'anno precedente, ovvero nel 2013. A tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo verranno accreditati 60 CFP.
Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale cumulato.
A coloro che alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo (1.1.2014) sono già iscritti all'albo degli Ingegneri vengono accreditati 60 CFP.
Le linee di indirizzo approvate dal CNI specificano che"saranno riconoscibili ai sensi dell'art. 13 comma 3 del regolamento, ai fini dell'ottenimento dei CFP, solo le attività formative di apprendimento non formale erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali."