12 Febbraio 2022

Fare oggi l’Ingegnere è diventato sempre più difficile, non perché gli Ingegneri non sappiano fare più il loro lavoro, ma perché ormai devono essere un po’ avvocati, un po’ commercialisti e anche un po’ giuristi.

Districarsi nel mare magnum delle norme, ora per la ricostruzione post-sisma (più di cento ordinanze commissariali), ora per le agevolazioni e detrazioni fiscali (superbonus, sismabonus, bonus facciate e chi più ne ha più ne metta) è come risolvere un rebus complicatissimo.

Lo slogan del “tanto è tutto gratis” ha poi inquinato e sta inquinando un mercato, quello dell’edilizia e del sistema che ne fa parte, gonfiando indiscriminatamente i prezzi delle materie prime, del costo del lavoro e mettendo a rischio fallimento imprese, professionisti e il buon esito di un tentativo doveroso di rilancio dell’economia nel nostro paese. Insomma, buona l’intenzione, ma probabilmente pessima la strategia e gli strumenti messi in atto per portare a casa il risultato.

Mettiamoci poi i soliti “furbetti del quartierino” che ormai sono diventati “furbetti di sistema” (si vedano le frodi in occasione degli eventi sismici e non da ultime quelle relative al superbonus e bonus facciate) ed ecco che tutto va in tilt. Certo, il governo con le recenti modifiche normative intervenute nei mesi scorsi (DL Antifrodi, Proroghe, Prezzari, Nuovi Prezzi etc.) è corso ai ripari, ma ormai i “buoi sono scappati” e tutti coloro che stanno lavorando onestamente e nel pieno rispetto delle regole rischiano oggi di trovarsi in grosse difficoltà e di trovarsi in mano, non il giusto compenso per le loro prestazioni, ma come di dice in gergo, solo “coriandoli” da usare forse a carnevale.

A tal proposito, così come già richiesto da tutta la filiera delle costruzione e non da ultimo dalla RPT (Rete delle Professioni Tecniche), sarebbe assolutamente opportuno e necessario un immediato intervento dell’Esecutivo e del Parlamento per risolvere tutte le problematiche di attuazione dei bonus edilizi, con possibili ulteriori iniziative da assumere per modificare in particolare anche le previsioni dell’Art. 28 del D.L. Sostegni ter, che ha, come è noto, creato di fatto le condizioni per un blocco degli interventi legati agli incentivi per l’edilizia, limitando pesantemente la cessione dei crediti d’imposta con ripercussioni su tutta la filiera economica coinvolta non solo per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ma anche per la parte relativa alla ricostruzione post sima nelle aree colpite dai terremoti a partire dal 2009.

E come se non bastasse, ogni volta che viene scritta una legge c’è bisogno di una interpretazione autentica della stessa. Probabilmente chi traduce la volontà politica in norme o chi fornisce interpretazioni non sempre riesce a farlo in modo efficace e puntuale.

E’ il caso della confusione innescata a seguito di un articolo uscito sul il Sole24Ore “Zone terremotate, 110% anche per le villette esteso a tutto il 2025”, che aveva ripreso una risposta ad un quesito, e non un così detto “interpello” ufficiale, posto ad una Agenzia delle Entrate territoriale relativamente alla possibilità di estendere sino al 2025 il superbonus 110% per tutti gli immobili che si trovano nei Comuni terremotati, incluse villette e condomini, indipendentemente dall’aver subito danni da sisma, testualmente “che, per fruire della maggior proroga prevista dal comma in oggetto, non sia richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia stato oggetto di istanza di inagibilità”.

E’ bene ricordare che, così come chiarisce una Sentenza della Corte di Cassazione n. 5137/2014, che l’interpretazione della normativa tributaria, contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto. Per completezza dunque i documenti utilizzati di prassi sono classificabili in circolari, atti generali che tendono a fornire criteri direttivi di interpretazione ed applicazione di norme di legge e risoluzioni, atti che risolvono un problema pratico e concreto. Gli atti ministeriali, quindi, possono dettare agli uffici periferici criteri di comportamento da seguire nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente a tali prescrizioni un effetto non previsto da una norma di legge.

Fatta questa doverosa precisazione, entriamo nel merito.

La Legge di Bilancio 2022, che ha modificato il comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl Rilancio (Dl 34/2020), ha prorogato di fatto fino al 2025 il superbonus 110% per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico nelle aree colpite da eventi sismici solo ed esclusivamente per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 2009.

Cosa dice la Legge di Bilancio 2022?

Il citato comma 8-ter recita: “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.

Ma cosa dicono i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii?

“1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.

“4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, Pag. 5 di 13 dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive”.

“4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.”

E’ del tutto evidente che quanto aggiunto nel comma 8-ter della legge di Bilancio 2022 trova applicazione sino al 2025, solo ed esclusivamente per tutte le tipologie di edifici residenziali danneggiati da un evento sismico a partire dal 2009 e questo secondo le modalità e quanto previsto dai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater sopra menzionati. Per tutte le altre abitazioni, ancorché ricadenti nelle aree complite da eventi sismici, valgono le normali proroghe e procedure.

Alla luce di quanto detto, se non si procede presto con una “normalizzazione e armonizzazione” dei processi economici e legislativi con regole chiare e univoche, scadenze certe e la predisposizione di “testi unici” su alcuni temi legati all’edilizia o agli eventi sismici, tutti gli attori coinvolti, cittadini, professionisti, imprese e pubblica amministrazione, troveranno sempre più difficoltà, mettendo a rischio tutto il sistema economico e il mondo del lavoro che ne deriva.

Si prende atto comunque delle informazioni che da più parti provengono, sull’intenzione del Governo di provvedere nei prossimi giorni ad assumere provvedimenti normativi (Decreto legge o norma ad hoc da inserire nel DL Mille Proroghe in fase di conversione) che possano immediatamente consentire la ripresa delle cessioni del credito e quindi di completare le iniziative in corso o, per quelle nuove, di essere avviate con la certezza di un quadro normativo chiaro e definito.

Serve dunque elaborare al più presto una proposta normativa sostenibile nel lungo periodo, che possa dare ulteriori possibilità di lavoro ai tanti professionisti ed imprese che stanno operando e contribuendo alla crescita economica e sociale del Paese, nella logica della sostenibilità economica e sociale.

Il Presidente

Ing. Vitaliano PASCASI

Modificato: 12 Febbraio 2022