8 Luglio 2026

RICHIESTA TERNA COLLAUDATORI
L’art. 7 della legge 1086/1971 dispone che tutte le opere in cemento armato -normale e precompresso- ed a struttura metallica che assolvono una funzione statica devono essere sottoposte a collaudo.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto alla Sezione A dell’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera. La nomina del collaudatore spetta al committente. Quando peraltro non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere all’Ordine provinciale degli Ingegneri e/o degli Architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali andrà a scegliere il collaudatore.
Al fine di soddisfare le richieste di terne pervenute, il nostro Ordine ha approvato in data 29.01.2014 il nuovo Regolamento per la designazione di terne di Ingegneri per collaudi statici, modificato in ultima versione con la Seduta di Consiglio del 27.05.2026 con Delibera n. 623/8, sulla base del quale sono stati istituiti gli elenchi – A, B e C – contenenti i nominativi di collaudatori statici per disciplinare la designazione di terne, ad opera del consiglio stesso, ai fini dell’espletamento del servizio previsto all’art. 67, c. 4 del D.P.R. 380/2001. I menzionati elenchi, rigorosamente formati in base alle autocertificazioni rese dai richiedenti ed a quanto previsto agli artt. 4 e 5 del suddetto Regolamento, sono aggiornati con cadenza annuale (art.4 del Regolamento) ed in funzione di sopravvenuti cambiamenti opportunamente segnalati dagli iscritti. I colleghi interessati ad essere inseriti in elenco, in concomitanza con l’aggiornamento annuale dell’elenco che verrà comunicato da codesto Ordine via PEC a tutti gli iscritti, devono inviare la domanda di iscrizione debitamente compilata e corredata della documentazione atta a dimostrare l’esperienza acquisita nel campo d’applicazione del D.P.R. 380/2001.
Si richiede ai colleghi collaudatori il rispetto tassativo di quanto riportato all’art. 9 del Regolamento: ogni eventuale inadempimento in merito non sarà tollerato. In particolare, poiché ogni terna di nominativi formata sarà sottoposta a verifica d’assolvimento del dovere di aggiornamento della competenza professionale attraverso l’anagrafe nazionale dei crediti formativi professionali, l’iscritto di cui alla terna medesima che abbia esercitato ovvero eserciti la professione senza aver assolto l’obbligo di cui sopra verrà cancellato dall’elenco e, d’ufficio, deferito al Consiglio di Disciplina territoriale per le eventuali azioni conseguenti.
Modificato: 8 Luglio 2026