28 Aprile 2020

La mediazione

La mediazione civile è un istituto giuridico – finalizzato alla risoluzione di controversie civili tra privati – alternativo al giudizio ordinario davanti al Tribunale o al Giudice di Pace, istituito e regolamentato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i..
L’attività di mediazione, svolta da un terzo qualificato ed imparziale, è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Per mezzo della mediazione le parti in lite hanno l’opportunità di tentare una composizione bonaria del conflitto che le vede coinvolte, con la garanzia del contenimento dei tempi e dei costi nonché dell’obbligo di riservatezza espressamente prescritto dalla legge.

 

Tipologie di mediazione

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la mediazione può sostanzialmente distinguersi in tre categorie:

  • facoltativa o volontaria, cioè scelta dalle parti;
  • delegata o giudiziale, cioè disposta dal giudice entro l’udienza di precisazione delle conclusioni o quella di discussione della causa;
  • obbligatoria, quando – per poter procedere davanti al giudice – le parti debbono necessariamente aver esperito un tentativo di conciliazione.

Mediazione e normativa

Dopo che la Corte costituzionale, il 24 ottobre 2012, aveva annullato per eccesso di delega legislativa l’art. 5, co. 1 del D. Lgs. 28/2010 ed altri articoli dipendenti da esso, l’istituto della mediazione civile obbligatoria è stato riproposto con decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (“decreto del fare”), modificato e convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Nello specifico, la legge ha reintrodotto fino al 2017 l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in materia di:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Sono previste una durata massima del procedimento non superiore ai tre mesi e l’istituzione di un primo incontro preliminare durante il quale il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire l’iter di mediazione; esistono, tra l’altro, diversi benefici fiscali (esenzione degli atti da bolli e imposte, esenzione dall’imposta di registro per accordi sino ad un determinato valore, credito d’imposta sulle spese di mediazione sostenute), la riduzione dei costi nei casi in cui la mediazione sia prescritta dal giudice e la gratuità del servizio per i soggetti non abbienti che, nel procedimento giudiziario, avrebbero diritto al patrocinio gratuito.

Sportello di Conciliazione

Dal maggio 2011 è attiva una convenzione sulla “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” che vede coinvolto l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti insieme alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti. Tale convenzione ha reso il già esistente organismo della CCIAA di Rieti un servizio condiviso (Sportello di Conciliazione); la scelta al tempo operata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti, cui è anche riconosciuta la possibilità di costituire un proprio organismo di conciliazione, di far confluire le diverse competenze in un unico servizio ha consentito la realizzazione di un polo di eccellenza nel campo della mediazione civile e commerciale.

Modificato: 24 Giugno 2020