Il Consiglio di disciplina è un organismo previsto dal DPR 137/2012 (riforma degli ordinamenti professionali); le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento sono contenute nel Regolamento pubblicato il 30 novembre 2012.
La nomina dei componenti il Consiglio di Disciplina territoriale per il quadriennio 2017/2021 è avvenuta in data 22/09/2017 con provvedimento prot. n. 1567/17 del Presidente del Tribunale di Rieti Dott. Carlo Sabatini, a seguito di trasmissione dell’elenco delle candidature da parte del Consiglio dell’Ordine. Il nuovo Consiglio di Disciplina è in via di inesediamento.
Questa la composizione del Consiglio territoriale di disciplina presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti:
Presidente: |
Avv. Cesare CHIARINELLI |
Segretario: | Ing. Iunior Cristian VULPIANI |
Ing. Alfredo DI LORENZO
Ing. Ubaldo VALENTINI Ing. Alberto DI FAZIO Ing. Giorgio GATTA Ing. Luciano TRIBIANI Ing. Davide MILARDI Ing. Alessandro BONCOMPAGNI Ing. Elisa COLANGELI Ing. Alessandra GIANNI |
Segnalazioni e richieste di informazioni possono essere inviate alla casella ordine.rieti@ingpec.eu.
Secondo gli articoli 3 e 4 del regolamento, possono far parte del Consiglio di disciplina territoriale gli ingegneri che:
- siano iscritti all’albo da almeno 5 anni;
- non rivestano la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti;
- non rivestano la carica di consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- non abbiano legami di parentela o affinità entro il terzo grado o di coniugio con altro professionista eletto nel Consiglio dell’Ordine di Rieti;
- non abbiano legami societari con un professionista eletto nel Consiglio dell’Ordine di RIETI;
- non abbiano riportato condanne con sentenza irrevocabile (salvi gli effetti della riabilitazione) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non siano o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non abbiano subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.