Come è noto, il compito dei Consigli territoriali, in relazione all’attività svolta dagli Ordini territoriali per il rilascio dei pareri di congruità su prestazioni e corrispettivi professionali, è radicalmente modificato rispetto al passato, sia in seguito all’abolizione delle tariffe e all’introduzione del principio della centralità del contratto, sia in relazione alle ultime sentenze della giustizia amministrativa che hanno confermato l’assimilazione del parere di congruità emesso dagli Ordini agli atti amministrativi regolati dalla Legge 07.08.1990 n . 241.
Come precisato nella Circolare CNI 503/2015, alcuni Ordini sono stati chiamati a rispondere, in sede amministrativa, dell’emissione dei pareri di congruità in relazione alle procedure definite dalla suddetta legge (comunicazione di avvio del procedimento).
A fronte di quanto sopra, anche al fine di uniformare il comportamento del nostro Ordine al disposto legislativo in materia e a quello degli altri Ordini Territoriali, il Consiglio, sulla scorta delle linee guida indicate dal CNI con Circolare 258/18, ha deliberato in data 04/09/2018 l’approvazione dell’aggiornamento del Regolamento sul funzionamento della commissione pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, precedentemente approvato con delibera n. 461 in data 19/07/2016. Contestualmente il Consiglio ha anche provveduto al rinnovo, nell’esercizio delle proprie funzioni di cui all’art. 1 del citato regolamento, dei componenti la Commissione consultiva denominata “Commissione Pareri” nominando, così come disposto dall’art. 5 del Regolamento, i membri e le cariche della Commissione Pareri così come di seguito indicati:

  • Ing. Noemi DI GIANFELICE – Presidente;
  • Ing. Gianluca DI LORENZO – Vice Presidente;
  • Ing. Giacomo FALCETTI – Segretario;
  • Ing. Francesco ALONZI – membro effettivo;
  • Ing. Emanuele CIANCA – membro effettivo;
  • Ing. Marco GIOVANNELLI – membro effettivo.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuliana FERRAMOSCHE (Consigliere Ordine)

I modelli di richiesta del parere sono disponibili nell’apposita sezione “moduslistica” del sito istituzionale dell’Ordine. Al fine poi di agevolare la corretta formulazione delle istanze si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei riferimenti da adottare.

Prestazioni professionali rese a privati

  • per attività ultimate prima del 24 gennaio 2012 (data di abrogazione della tariffa) si fa riferimento alla Tariffa Professionale per Ingegneri ed Architetti di cui alla legge 2 marzo 1949 e s.m e i., all’epoca ancora vigente;
  • per attività ultimate prima del 24 gennaio 2012 ma per le quali la richiesta formale di pagamento è stata inoltrata successivamente a tale data, e per le attività iniziate prima del 24 gennaio 2012 ma completate successivamente non può essere applicata la Tariffa Professionale di cui alla Legge 143/49 ma si deve fare riferimento ai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale di cui al D.M. 20 luglio 2012 n° 140 iniziate prima del 24 gennaio 2012 ma completate successivamente a tale data, in osservanza della sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione a Sezione Riunite, non può essere applicata la Tariffa Professionale di cui alla Legge 143/49 ma si deve fare riferimento ai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale di cui al D.M. 20 luglio 2012 n° 140;
  • per le attività iniziate successivamente all’abrogazione della Tariffa Professionale (24 gennaio 2012) non è applicabile alcuna tariffa né è possibile alcuna valutazione di congruità da parte dell’Ordine in fase preventiva. Il legislatore ha stabilito che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, meglio se per iscritto, al momento del conferimento dell’incarico nella forma di un preventivo di massima con il quale il professionista deve rendere noti al committente:
    1. il grado di complessità dell’incarico;
    2. tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell’espletamento dell’incarico;
    3. gli estremi della polizza assicurativa (compresi scadenza e massimali);
    4. stabilire il compenso in relazione all’importanza dell’opera;
    5. indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

In caso di contenzioso tra le parti, la liquidazione dei compensi da parte del giudice, sarà effettuata con l’applicazione dei parametri di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012. L’assenza della prova del preventivo di massima costituisce “valutazione negativa” da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. L’intento del Legislatore è chiaramente quello di sollecitare il professionista a fornire sempre un preventivo di massima, pena le possibili negative ricadute, in chiave sanzionatoria, in sede di liquidazione giudiziale.

In questo contesto è possibile richiedere all’Ordine il visto di congruità che si limita alla verifica di rispondenza tra l’onorario richiesto e le prestazioni svolte, con l’applicazione del D.M. 140, fermo restando l’applicazione che in sede giurisdizionale effettuerà il giudice secondo le proprie valutazioni.

E’ superfluo sottolineare come una corretta compilazione del preventivo, che oltre alle indicazioni minime sopra elencate contenga anche la valutazione degli onorari e delle spese parzializzati per ogni componente della prestazione, se sottoscritto dal committente o ancor meglio se posto in forma di contratto, può garantire il professionista di fronte a qualunque contenzioso.

Prestazioni professionali rese per i lavori pubblici

In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, come convertito dalla legge n. 134/2012, e dell’emanazione del decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143 (“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”)’ dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto) le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare quest’ultimo decreto per la determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria, come riportato nelle precedenti comunicazioni.

Antecedentemente al 21 dicembre 2013, invece, le stazioni appaltanti -in base al citato DL n.83/2012 -potevano fare riferimento alle “tariffe professionali e alla classificazione dei servizi vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 1 del 2012” e questo “ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali”.

Quindi, mentre nell’affidamento dei contratti e degli appalti pubblici, dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore dell’art.5 del cd decreto-Sviluppo) al 20 dicembre 2013 risultava vigente il DM 04/04/2001 e l’art. 14 della legge 143/49, nei limiti della determinazione dei corrispettivi e della classificazione dei servizi professionali, dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del DM 143/2013) in poi vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base d’asta applicando il DM n. 143/2013.

D.L. 24.01.2012 n.1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (Supp.Ord.n.53/L alla G.U. n.71 del 24.03.2012).

… omissis…
Art. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

  1. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
  2. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconoscuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
    …omissis…

Decreto Ministero della Giustizia 20 Luglio 2012 n.140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27.
Leggi il decreto.

Decreto Ministero della Giustizia 31 Ottobre 2013, n.143
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.
Leggi il decreto.

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