VADEMECUM SULL’ATTRIBUZIONE DEL TITOLO ACCADEMICO E PROFESSIONALE USO E FORMA TIMBRO SIGILLO

Titolo accademico

Il Decreto 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre1999, n. 509”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12/11/2004 ed in vigore dal 27/11/2004, recita: “A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509…”.

In sintesi, ai laureti in Ingegneria triennale spetta il solo titolo di dottore, per i laureti quinquennali v.o. e specialistici il titolo di dottore magistrale al quale si sostituisce in caso di possesso del dottorato di ricerca, il titolo di dottore di ricerca.

Un laureto in Ingegneria, che non ha ancora superato l’esame di stato e ancora di più non si è ancora iscritto all’albo, non potrà fregiarsi del titolo professionale di Ingegnere, ma dovrà utilizzare esclusivamente il titolo accademico di Dottore o di Dottore Magistrale. Appartenendo il titolo “Ingegnere” esclusivamente alla sfera professionale non è corretto quindi, nei casi sopra descritti, usare il titolo di Dottore Ingegnere Iunior (Dott. Ing. Iunior) o di Dottore Ingegnere Magistrale (Dott. Ing.), ecc..

Titolo Professionale

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 nell’albo professionale degli Ingegneri sono state istituite, in corrispondenza del diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

  • sezione A cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica o con la laurea conseguita secondo il previgente ordinamento (laurea quinquennale);
  • sezione B cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea o con il diploma universitario conseguito secondo il previgente ordinamento (diploma universitario triennale).

Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

       civile e ambientale

       industriale

       dell’informazione

Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

       agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

       agli iscritti al settore industriale spetta il titolo di ingegnere industriale;

       agli iscritti al settore dell’informazione spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

       agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

       agli iscritti al settore industriale spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

       agli iscritti al settore dell’informazione spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior.

Il titolo professionale di Ingegnere e di Ingegnere iunior spetta soltanto a coloro che oltre ad aver superato un esame di stato sono anche iscritti all’ordine. Sono esclusi di fatto sia i soli laureati (Dottori), sia i laureati che hanno superato l’esame di stato, ma che non sono ancora iscritti all’ordine (Dottori anch’essi).

Per poter accedere dunque alla professione di ingegnere è necessario aver conseguito una laurea di tipo triennale o quinquennale, essere in possesso di abilitazione professionale (esame di stato) ed essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

In conclusione il titolo professionale di INGEGNERE (Ing.) per gli iscritti della Sezione A e di INGEGNERE IUNIOR (Ing. Iunior) per gli iscritti della Sezione B può essere usato dai soli iscritti all’albo professionale degli Ingegneri senza l’uso del titolo accademico, mentre i soli laureati e i laureati che pur hanno superato l’esame di stato, ma non sono iscritti all’ordine, possono utilizzare il solo titolo accademico di Dottore e Dottore Magistrale, senza la dizione “Ingegnere”.

Si vuole ricordare che chi esercita abusivamente una professione, ovvero senza averne i requisiti previsti dalla legge, incorre oltre alla eventuale azione disciplinare effettuata dall’Ordine stesso, anche in sanzioni di carattere penale. Infatti l’art. 348 del Codice penale prevede che: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire mille a cinquemila”.

Il laureato in ingegneria non abilitato, quindi non iscritto all’Albo, qualora compisse atti professionali incorrerebbe nel reato di esercizio abusivo della professione. Diversa è la posizione del laureato abilitato ma non iscritto all’Albo: i suoi titoli professionali sono in perfetta regola, ma non registrati presso l’Ordine. In questo caso non si configura il reato di esercizio abusivo della professione, ma gli atti professionali di competenza dell’ingegnere da lui compiuti sono privi di validità e quindi non possono essere accettati sia dal pubblico che dal privato.

Uso Timbro “sigillo”

Il timbro “sigillo” viene fornito dall’Ordine solo al momento dell’iscrizione ed è di forma circolare per gli iscritti della Sezione A e di forma quadrata per la Sezione B (vedi fac-simile). L’utilizzo del timbro professionale è consentito nell’ambito dell’attività ed in caso non fosse possibile utilizzarlo è consentito sostituirlo, nella firma dei documenti, progetti, etc, da una semplice dicitura dattiloscritta contenente tutti gli elementi necessari ad una precisa identificazione dell’iscritto all’Ordine Professionale.

In merito alla forma però, qualora si intenda utilizzare il timbro professionale, il CNI con una Circolare del 28/10/2002 – XVI Sessione, n. 237, prot. n. 7757 dal titolo “MODALITA’ DI TENUTA DELL’ALBO: SEZIONI A) B)”, stabilisce e conclude quanto segue:

“……..

3)per il timbro, premesso che nessuna normativa vigente lo rende obbligatorio, in caso di adozione, forma differenziata con la chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione. A tale riguardo l’opinione più diffusa è stata per la forma rotonda per la Sezione A e rettangolare per la Sezione B.

Questo Consiglio Nazionale, nel ringraziare tutti per la collaborazione nell’occasione fornita, invita formalmente anche gli Ordini Provinmciali assenti all’assemblea del 25 ottobre ad adeguarsi al comportamento unilateralmente deliberato e quindi ai criteri specificati in precedenza.”

Poiché la forma del “timbro sigillo” nulla dice sulle specificità professionali dell’iscritto all’Ordine ecco che diviene importante e inderogabile il contenuto della dicitura inserita nel timbro stesso. Senza possibilità di errore o diversa interpretazione, qualunque ne sia la forma, il timbro dovrà contenere i seguenti elementi:

  1. Ordine Provinciale di appartenenza;
  2. Titolo professionale di competenza secondo quanto disposto dall’art. 45, comma 2 e 3 del DPR 328/2001 seguito dal nome e dal cognome e precisamente:

Comma 2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

    1. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
    2. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
    3. agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.

Comma 3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

    1. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
    2. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
    3. agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior.

        3. Sezione e Settore di appartenenza così come indicato dal 4° comma dell’art. 45 del DPR 328/2001 e precisamente:

Comma 4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri e’ accompagnata dalle dizioni:

“sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale”;

“sezione degli ingegneri – settore industriale”;

“sezione degli ingegneri – settore dell’informazione”;

“sezione degli ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”;

“sezione degli ingegneri iuniores – settore industriale”;

“sezione degli ingegneri iuniores – settore dell’informazione”.

     4. Numero progressivo di iscrizione all’Ordine diverso per le due Sezioni.

Ogni iscritto all’Ordine degli Ingegneri deve utilizzare esclusivamente i titoli sopra riportati sia per le diciture da apporre sul “timbro sigillo”, sia su ogni documento dallo stesso firmato nell’ambito della sua attività professionale, qualora regolarmente iscritto, compresa carta intestata, biglietti da visita, fatture e quant’altro.

Si ritiene possibile comunque utilizzare in luogo della dizione completa del settore o dei settori, si appartenenza, il titolo professionale abbreviato di INGEGNERE (Ing.) per gli iscritti della Sezione A e il titolo di INGEGNERE IUNIOR (Ing. Iunior) per gli iscritti della Sezione B.

Questo Ordine Provinciale si riserva di avviare azioni disciplinari nei confronti di quegli iscritti che utilizzeranno per il timbro “sigillo” forme diverse da quelle deliberate dal Consiglio dell’Ordine e definite dal CNI, nonché diciture incomplete o poco chiare nei contenuti del timbro stesso in riferimento alle informazioni ordinistiche previste, comprese quelle contenute su carta intestata, targhe, biglietti da visita, etc.