29 Aprile 2020

In base all’art. 6 del decreto ministeriale (Miur) del 30 marzo 2012, non è più possibile iscriversi a sostenere l’esame di Stato per Ingegnere vecchio ordinamento.
I candidati in possesso di un titolo ante riforma 509/99 (vecchio ordinamento) possono scegliere di iscriversi in una delle professioni (settori) previste per i candidati del nuovo ordinamento:

ingegnere civile ambientale

Possono iscriversi a sostenere l’esame di stato in Ingegnere civile e ambientalei laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Nuovi ordinamenti: laurea nelle classi LM4 Architettura e ingegneria edile architettura, LM23 Ingegneria civile, LM24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM35 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, 4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Vecchi ordinamenti: tutte le lauree in Ingegneria, Architettura.

N.B.: Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva: l’Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei titoli di studio previsti per l’ammissione o che abbiano dichiarato impropriamente di essere in possesso di una precedente abilitazione che, come da normativa, dà diritto all’esenzione di una o più prove d’esame. Nel caso in cui il candidato, nel corso dell’iscrizione abbia inserito dichiarazioni false e mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione all’esame o dell’esenzione di una o più prove d’esame, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla partecipazione all’Esame di Stato, e nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato.
Prove d’esame

L’esame di Stato consiste in:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; i laureati del vecchio ordinamento svolgeranno la seconda prova scritta in base alla laurea magistrale scelta al momento dell’iscrizione;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
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ingegnere dell’informazione

Possono iscriversi a sostenere l’esame di stato in Ingegnere dell’informazione i laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Nuovi ordinamenti: laurea nelle classi LM18 Informatica, LM21 Ingegneria biomedica, LM25 Ingegneria dell’automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM29 Ingegneria elettronica, LM31 Ingegneria gestionale, LM32 Ingegneria informatica, 23/S Informatica, 26/S Ingegneria biomedica, 29/S Ingegneria dell’automazione, 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni, 32/S Ingegneria elettronica, 34/S Ingegneria gestionale, 35/S Ingegneria informatica

Vecchi ordinamenti: tutte le lauree in Ingegneria, Informatica.

N.B.: Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva: l’Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei titoli di studio previsti per l’ammissione o che abbiano dichiarato impropriamente di essere in possesso di una precedente abilitazione che, come da normativa, dà diritto all’esenzione di una o più prove d’esame. Nel caso in cui il candidato, nel corso dell’iscrizione abbia inserito dichiarazioni false e mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione all’esame o dell’esenzione di una o più prove d’esame, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla partecipazione all’Esame di Stato, e nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato.
prove d’esame

Le prove consistono in:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico. I laureati del vecchio ordinamento svolgeranno la seconda prova scritta in base alla laurea magistrale scelta al momento dell’iscrizione;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
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ingegnere industriale

Possono iscriversi a sostenere l’esame di stato in Ingegnere industriale i laureati in possesso di uno dei seguenti titoli

Nuovi ordinamenti: laurea nelle classi LM20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM21 Ingegneria biomedica, LM22 Ingegneria chimica, LM25 Ingegneria dell’automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM28 Ingegneria elettrica, LM30 Ingegneria energetica e nucleare, LM31 Ingegneria gestionale, LM33 Ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM53 Scienza e ingegneria dei materiali, 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S Ingegneria biomedica, 27/S Ingegneria chimica, 29/S Ingegneria dell’automazione, 31/S Ingegneria elettrica, 33/S Ingegneria energetica e nucleare, 34/S Ingegneria gestionale, 36/S Ingegneria meccanica, 37/S Ingegneria navale, 61/S Scienza e ingegneria dei materiali.
Vecchi ordinamenti: tutte le lauree in Ingegneria, Scienza dei Materiali.

N.B.: Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva: l’Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei titoli di studio previsti per l’ammissione o che abbiano dichiarato impropriamente di essere in possesso di una precedente abilitazione che, come da normativa, dà diritto all’esenzione di una o più prove d’esame. Nel caso in cui il candidato, nel corso dell’iscrizione abbia inserito dichiarazioni false e mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione all’esame o dell’esenzione di una o più prove d’esame, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla partecipazione all’Esame di Stato, e nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato.
prove d’esame

Le prove consistono in:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico. I laureati del vecchio ordinamento svolgeranno la seconda prova scritta in base alla laurea magistrale scelta al momento dell’iscrizione;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
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Per iscriversi all’esame, è necessario indicare nell’Allegato A, il titolo di studio (laurea magistrale) – specifiche per ciascun settore – in base al quale svolgere la seconda prova scritta.

Vai alle modalità di iscrizione
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Modificato: 23 Giugno 2020