11 Maggio 2020

Il regolamento per l’aggiornamento professionale degli Ingegneri è realtà. È stato infatti pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia il documento che disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). I CFP si possono ottenere con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione e con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale.

A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120, ma al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto (no nsi può comunque scendere sotto lo 0).

Scarica il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri

Agli Ordini territoriali degli Ingegneri è affidato il compito di:

– organizzare le attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell’intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

– riconoscere, nell’ambito degli indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;

– controllare e monitorare l’offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;

– gestire la banca dati dei CFP degli iscritti;

– comunicare al CNI le informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-fine di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale.

Gli Ordini territoriali hanno anche la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.

Modificato: 23 Giugno 2020